Art. 19.

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati

 

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commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge».